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Voto all’estero: regolamento di attuazione della legge 459/2001

I resoconti delle Commissioni Affari Esteri, Affari Costituzionali e Bilancio della Camera

AIE - Di seguito pubblichiamo i resoconti dell’approvazione da parte delle Commissioni competenti della Camera del regolamento di attuazione della legge sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

I Commissione seduta del 20 febbraio 2003

Schema di regolamento di attuazione della legge sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (A. 168).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Schema di regolamento di attuazione della legge sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

A. 168.

 (Seguito dell’esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo nella seduta di martedì 18 febbraio 2003.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la III Commissione ha espresso il parere sullo schema di regolamento.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Nuccio CARRARA (AN), relatore, illustra la proposta di parere formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

La I Commissione,

esaminato lo schema di regolamento di attuazione della legge sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 20 dicembre 2002,

visti i rilievi espressi dalla V Commissione bilancio,

visti i rilievi espressi dalla III Commissione affari esteri

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Rilevato che alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, risultano allegati unicamente i modelli delle schede di votazione per l’elezione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, valuti il Governo l’opportunità di allegare al testo dell’emanando regolamento i modelli delle schede di votazione, relative alla circoscrizione estero, per i referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

2) rilevato che l’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nel prescrivere che ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estero si debbono osservare, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati e che le suddette norme non appaiono del tutto applicabili al procedimento referendario, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una specifica disciplina in caso di svolgimento di referendum per la nomina presso i seggi elettorali costituiti presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione estero dei rappresentati dei promotori il referendum o dei partiti o dei gruppi rappresentati in Parlamento;

3) in applicazione di un principio generale presente nell’ordinamento, che trova una disciplina positiva, per fattispecie analoghe, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e nel decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e preso atto che lo schema di regolamento disciplina, all’articolo 21, unicamente l’ipotesi dell’ammissione al voto dei cittadini cancellati dall’AIRE per irreperibilità e che chiedano di esservi nuovamente iscritti, valuti il Governo l’opportunità di disciplinare la possibilità di ammissione al voto, mediante l’inserimento in un apposito “elenco aggiunto”, di quei cittadini che si presentino al consolato di residenza entro un determinato termine (ad esempio entro l’undicesimo giorno precedente la data prevista per le votazioni in Italia) e che dimostrino di essere iscritti all’AIRE ma che siano stati omessi dall’elenco dei residenti all’estero comunicato dal ministero dell’interno al ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, previo accertamento del godimento del diritto di voto preso il comune di iscrizione all’AIRE indicato dall’interessato;

4) valuti il Governo, al fine di garantire ulteriormente il principio di segretezza del voto, l’opportunità di inserire una disciplina finalizzata ad evitare che nel tagliando elettorale siano contenuti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all’identità dell’elettore prevedendo eventualmente che la verifica dell’esercizio del diritto di voto da parte di un determinato elettore sia effettuata attraverso il collegamento tra un numero o codice apposto sul tagliando e la corrispondente posizione su di un apposito elenco;

5) valuti il Governo l’opportunità di modificare il secondo periodo del quarto comma dell’articolo 17 dello schema di regolamento nel senso di specificare espressamente, come previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che le operazioni di scrutinio dei voti espressi nella circoscrizione estero avvengano contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale;

6) valuti il Governo l’opportunità di specificare all’articolo 16 dello schema di regolamento che l’invio delle buste da parte dei responsabili degli uffici consolari all’Ufficio centrale per la circoscrizione estero deve avvenire, a norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per via aerea.

III Commissione Seduta di mercoledì 19 febbraio 2003

Schema di regolamento di attuazione legge esercizio diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

Atto n. 168.

(Rilievi alla I Commissione dalla III Commissione)

(Esame e conclusione).

La III Commissione Camera

Giovanni BIANCHI (MARGH-U), relatore, osserva che il regolamento in titolo è adottato ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 459 del 2001, che ha dato attuazione al dettato dell’articolo 48 della Costituzione. Ritiene che l’aspetto fondamentale dello schema di regolamento sia rappresentato dalla previsione dell’esercizio del voto per corrispondenza, salva la possibilità di optare per il voto in Italia.

Nel soffermarsi in particolare su taluni articoli dello schema di regolamento, rileva innanzitutto che l’articolo 5 definisce la procedura per l’unificazione dei dati dell’AIRE con quelli forniti dagli schedari consolari. È altresì previsto dallo stesso articolo che il Ministero dell’interno comunichi al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

L’articolo 6 istituisce un Comitato permanente anagrafico-elettorale con il compito di assicurare il coordinamento e l’applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5. Il Comitato è composto da 13 membri effettivi esperti nella materia, dei quali tre in rappresentanza dell’ufficio del ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell’interno, uno della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, uno dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell’associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe e uno del comune di Roma.

L’articolo 9 prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche italiane di concludere intese con i Governi stranieri per garantire l’esercizio del voto per corrispondenza in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza. In particolare, l’articolo 9 affronta anche l’ipotesi degli Stati in cui non sia presente una rappresentanza diplomatica italiana ma che intrattengono rapporti diplomatici per il tramite di un capo missione accreditato, residente in altro Stato (si tratta del cosiddetto accreditamento secondario). In proposito, ritiene che, pur essendo 66 gli Stati di accreditamento secondario, con un totale di 5.978 italiani residenti, la norma appaia comunque indispensabile per garantire a tutti i cittadini il diritto di voto.

Si sofferma poi sul comma 2 dell’articolo 19, integrativo del disposto del comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 459 del 2001, che prevede il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio per gli elettori votanti in Italia in quanto residenti in Stati nei quali non ricorrano le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza ai sensi della legge medesima. In merito al voto per corrispondenza, rileva comunque l’esigenza che il Governo proceda attraverso accordi bilaterali nel caso di paesi che non offrano un’attiva collaborazione.

Sottolinea, infine, che il provvedimento in questione non comporta oneri, trattandosi di un regolamento di attuazione di una legge che, come tale, è provvista di copertura finanziaria ed è accompagnata da una relazione tecnica. Lo stesso Governo ha precisato che gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento devono essere considerati come spese obbligatorie.

Il Ministro Mirko TREMAGLIA, nel condividere la relazione svolta, ribadisce che il regolamento in esame non comporta oneri, essendo attuativo della legge n. 459 del 2001, provvista di copertura finanziaria e di una relazione tecnica.

Ad integrazione di quanto osservato dal relatore, fa presente che si è registrata l’adesione da parte di tutti gli Stati, tra cui il Canada e l’Australia, anche con riferimento agli impegni di carattere pubblicitario nella campagna elettorale. Evidenzia altresì come paesi che inizialmente apparivano piuttosto reticenti abbiano oggi acconsentito allo svolgimento della campagna elettorale nel proprio territorio.

Valerio CALZOLAIO (DS-U), pur condividendo, a nome del suo gruppo, la relazione svolta, rileva l’opportunità di formulare alcune osservazioni sui profili di competenza della Commissione affari esteri.

Con riferimento all’articolo 6, comma 4, lettera d), concernente la proposizione delle misure necessarie per l’istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali, suggerisce di sopprimere il termine “eventuale”, ritenendo che la rete telematica rappresenti invece una necessità e consenta la gestione delle informazioni ed il rapido aggiornamento degli elenchi.

Ravvisa inoltre l’esigenza di inserire, al comma 3 dell’articolo 8, il riferimento all’opportunità che le previste forme di collaborazione tra lo Stato italiano e gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana siano concluse con il maggior numero di paesi possibile, nonché di prevedere la presentazione di una relazione annuale sull’evolversi di queste forme di collaborazione.

Ritiene altresì che al comma 5 dello stesso articolo 8 sarebbe opportuno ribadire la questione della par condicio, che comporterebbe conseguentemente l’emanazione di indirizzi da parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Propone inoltre di inserire al comma 5 l’obbligo da parte dell’ufficio consolare di segnalare, al termine di ogni campagna elettorale, l’elenco dei mezzi di informazione che hanno accolto o che hanno rifiutato l’invito a garantire a tutti i candidati l’accesso ai propri spazi informativi.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, rileva l’esigenza di prevedere una periodica informazione al Parlamento circa le intese concluse e le eventuali difficoltà esistenti con determinati paesi.

Nell’osservare la mancanza all’estero di soggetti analoghi alle nostre commissioni elettorali, ritiene che ai COMITES possano essere affidati compiti relativamente alla fissazione di regole e all’individuazione di spazi per l’accesso paritario dei vari candidati nel periodo della campagna elettorale.

Conclude chiedendo al ministro Tremaglia se sussistano le condizioni per consentire ai nostri connazionali residenti all’estero l’esercizio del diritto di voto nel referendum che avrà luogo tra pochi mesi.

Marco ZACCHERA (AN) ritiene che l’esigenza prioritaria sia quella di procedere tempestivamente alla piena attuazione della legge sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. In corso d’opera sarà sempre possibile individuare le opportune correzioni che si renderanno necessarie, tra le quali segnala, a titolo esemplificativo, la possibilità che nei paesi in cui si registri una vasta adesione al voto lo scrutinio delle schede abbia luogo sul posto.

Il Ministro Mirko TREMAGLIA, con riferimento alle osservazioni sulla par condicio, fa presente che la materia è di stretta competenza della Commissione parlamentare di vigilanza. Dichiara poi di non condividere la proposta di sopprimere il termine “eventuale”, in quanto in tal caso si renderebbe necessario introdurre ulteriori disposizioni che comporterebbero un aggravio degli oneri. Quanto al suggerimento avanzato dal deputato Zacchera, rileva che l’effettuazione dello scrutinio in altri paesi e non in Italia comporterebbe un’organizzazione non prevista e dunque una spesa maggiore. Per quanto concerne, infine, la partecipazione al referendum da parte dei residenti all’estero, ritiene che le relative operazioni potranno svolgersi nei modi e nei tempi previsti.

Giovanni BIANCHI (MARGH-U), relatore, nel prendere atto delle osservazioni emerse nel corso della discussione, illustra una proposta di rilievi sullo schema di regolamento in titolo (vedi allegato).

Valdo SPINI (DS-U) ritiene che un rinvio dell’esame alla seduta di domani consentirebbe un maggiore approfondimento delle questioni sollevate.

Dario RIVOLTA, presidente, fa presente che la conclusione dell’esame da parte della I Commissione è prevista per la giornata di domani e che esiste comunque la possibilità di intervenire in quella sede in ordine alle questioni emerse nella seduta odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

La III Commissione,

esaminato lo schema di regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

valutate positivamente, per quanto di competenza, le modalità di compilazione di un elenco aggiornato dei cittadini residenti all’estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;

ritenuto che, nei casi di cui all’articolo 9, comma 3, con i governi degli stati con i quali non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19 della legge n. 459 del 2001, sia in ogni caso possibile stipulare accordi formali di diritto internazionale, per la precisazione delle condizioni per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il provvedimento.

 

AIE

28 febbraio 2003