News


N

e

w

s

Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE - Bozza di decreto legislativo recante Principi in materia delle comunità regionali all’estero

(AIE) L’unito provvedimento si fonda sull’esigenza di fissare una serie di principi all’interno dei quali dovrà esplicarsi l’attività delle Regioni e Province Autonome in materia di Comunità all’Estero, tenendo conto soprattutto delle direttive contenute nei commi 4 e 5 dell’art. I dello schema di disegno di legge recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 001, n. 3, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 aprile 2002, 1 particolare, il quarto comma prevede l’emanazione entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi diretti alla ricognizione dei principi fondamentali alla luce delle leggi vigenti nelle materie previste dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il quinto comma, invece, indica i criteri informatori cui debbono ispirarsi i suddetti decreti che, in aderenza a quanto stabilito e contenuto negli atti finali della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome - CGIE del 18-20 marzo 2002, vengono ripresi nel presente testo. L’art 1 si preoccupa intanto di fissare l’inderogabile principio per il quale l’esercizio della potestà legislativa regionale non deve contrastare con le esigenze dell’unitarietà del sistema giuridico ed economico del Paese, stabilendo così l’inopportunità di tutti quei provvedimenti di legge che, favorendo in qualche modo sia pure indirettamente la frammentazione e la contrapposizione tra istituzioni, rompano l’omogeneità del modello giuridico nazionale e creino disorientamento e incertezza sul versante della politica economica nazionale. Un secondo principio ~ quello che verte sul rispetto dei trattati internazionali e le norme comunitarie sui quali si fonda il sistema di appartenenze e di alleanze che e caratterizza la collocazione del nostro paese nello scacchiere europeo e mondiale. Il terzo principio, i fine, richiamando il tema delle pari opportunità tra uomini e donne nei diversi aspetti della vita sociale, culturale ed economica, finisce per rispecchiare fedelmente quanto auspicato nei documenti finali della Conferenza Stato- Regioni - CGIE che hanno inteso dare il giusto rilievo all’apporto, finora ingiustamente disconosciuto, dell’elemento femminile allo sviluppo dell’emigrazione italiana. L’art. 2 accoglie anch’esso uno ci punti più qualificanti contenuti nei documenti della Conferenza recependo una delle istanze fondamentali della realtà delle comunità italiane all’estero per le quali gli interventi pubblici, inclusi quelli di fonte regionale, non debbono risentire di discriminazioni basate sulla provenienza da are diverse del paese. E’ ovvio che una legge di principio dello Stato interverrebbe inopportunamente e forse anche illegittimamente sulla sfera dell’autonomia regionale qualora pretendesse di assoggettarla in termini assoluti a codesto principio, tuttavia esso può essere opportunamente e legittimamente sancito, come fa il presente testo, quando si opera in regime di cofinanziamento statale e comunitario, posto anche che le norme comunitarie in genere si ispirano agli stessi principi. La fissazione di esso infatti, opera in ultima analisi non solo a vantaggio dell’intero sistema paese ma anche di quello regionale in quanto ne favorisce la percezione in termini di istituzione pubblica in grado di soddisfare, al pari di quelle statali, le esigenze di un’utenza più ampia. Tali principi dovranno essere tenuti presenti soprattutto in materia di assistenza, formazione, lavoro e diritto allo studio, ossia in ambiti nei quali le ragioni della solidarietà e della tutela delle frange più deboli non possono essere legate solo al dato dell’appartenenza regionale. L’art 3 fissa in termini di principi un altro grande tema trattato nella Conferenza e più volte oggetto di richieste da parte delle nostre comunità all’estero in quanto conseguenza naturale dell’evoluzione dell’emigrazione italiana e traduzione giuridica e pratica del senso di italianità o italicità che non può essere soggetta a limitazioni nel mondo da parte di istituti come quello della cittadinanza. Infatti assumere come punto di riferimento per ogni intervento il possesso di questa, nella misura in cui essa riguarda solo una ristretta porzione della estesa comunità nazionale, significherebbe introdurre un’inopportuna e controproducente limitazione alle possibilità dì intervento delle stesse amministrazioni pubbliche a tutto detrimento dell’efficacia delle politiche che si intendono adottare. Si tratta in genere di filosofie d’intervento che affidano la loro efficacia alla possibilità di muoversi in uno spettro sempre più ampio d’azione abbracciando il più grazi numero di soggetti soprattutto in un’era come quella presente in cui i processi di globalizzazione della cultura e di internazionalizzazione dell’economia postulano aperture crescenti. Tuttavia la disposizione prevede il mantenimento del principio di cittadinanza per tutte quelle ipotesi in cui ragioni di ordine pubblico o la natura e la specificità dell’intervento, anche in un quadro di maggiore garanzia di esso, ne rendessero imprescindibile il rispetto. Infine l’art. 4, recependo un’altra indicazione fondamentale della Conferenza, introduce il principio ispirato a criteri di opportunità e affidato alla sagacia del legislatore regionale, di tener conto degli organismi rappresentativi delle comunità italiane all’estero, in particolare il CGIE e le Consulte regionali per l’emigrazione. La Conferenza, infatti, ha ufficializzato il ruolo di questi strumenti che spesso costituiscono l’unica modalità di manifestazione della istanze e della volontà della base dei nostri connazionali all’estero indicando anche le forme attraverso le quali essi possono rendere giuridicamente e organizzativamente più credibile la loro presenza. Nella realtà estera, infatti, dove per sua natura non sono possibili sedi diverse e forme più strutturate di partecipazione degli italiani ai processi decisionali delle istituzioni della patria d’origine, come avviene nel territorio nazionale esse si rivelano come le più idonee a canalizzarne le istanze cd esprimerle nelle sedi istituzionali deputate a tenerne conto. Il CGIE , in particolare, come istituzione prevista dall’ordinamento dello Stato italiano, deve poter essere valorizzato anche dalle autonomie regionali come punto di riferimento per la predisposizione di politiche ed elaborazione di progetti. Il raccordo di esso con le Consulte dell’emigrazione presenti in quasi tutte le regioni consentirebbe di dare all’intervento regionale nel suo complesso quell’unicità e coerenza indispensabile per l’efficacia delle politiche da adottare.

 Articoli

ART. 1

Le Regioni e le Province Autonome esercitano la propria potestà legislativa in materia di attività a favore delle rispettive comunità all’estero nel rispetto delle disposizioni statali rivolte a garantire l’unità del sistema giuridico ed economico, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, nonché la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.

ART. 2

Fatte salve le ulteriori limitazioni poste dagli obiettivi di ciascun intervento per le iniziative direttamente o indirettamente cofinanziate dallo Stato e/o dall’Unione Europea, le Regioni e le Province Autonomo si ispirano a principi di uguaglianza e solidarietà, senza discriminazione di appartenenza regionale. La presente disposizione si applica in particolare in materia di assistenza e formazione tutela del lavoro e diritto allo studio.

ART.3

Gli interventi del e Regioni e delle Province Autonome si rivolgono ai cittadini italiani e, fatte salve eventuali disposizioni di legge o ragioni di ordine pubblico, a quelli di origina italiana residenti all’estero.

ART. 4

Le Regioni e le Province Autonome nei loro interventi dovranno tener conto degli orientamenti degli organismi rappresentativi delle Comunità italiane nel mondo e, in particolare, delle direttive del CGIE espresse nelle sedi di confronto istituzionale con il Governo, le Regioni e le Province Autonome e il sistema delle Autonomie.

ART.5

Clausola di rinvio

 

AIE