News


N

e

w

s

Preparazione Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE: il Documento del Tavolo Tematico “Giovani, Associazionismo, Cittadinanza, Diritti Civili, Strumenti e Riforme”

(AIE) La prima riunione plenaria della Conferenza Stato-Regioni-PA-CGIE deve costituire un momento di svolta e di innovazione rispetto alle politiche tradizionali nei confronti delle Comunità italiane nel mondo. E ciò soprattutto alla luce delle ditali comunità, uno Stato che va configurandosi in senso ancora più regionalista e federalista e l’avvenuto voto degli italiani all’estero con la nascita di una apposita rappresentanza parlamentare. Donde la necessità di orientare linee e contenuti dell’azione politica nazionale tenendo conto soprattutto del fatto che Stato e Regioni si troveranno a operare in questo campo, definito dei “rapporti internazionali”, sul piano di sostanziale parità col solo limite, per le Regioni, dei principi fondamentali stabiliti dal primo. In questo quadro occorre occuparsi della legislazione regionale sia sul versante dei principi fondamentali che delle modalità in cui dovrà esplicarsi la potestà legislativa regionale.

Principi fondamentali della potestà legislativa regionale

Pur nel doveroso rispetto della sovranità statale in questo campo è opportuno che i principi all’interno dei quali il Parlamento nazionale dovrà far rientrare l’azione delle Regioni trovino consacrazione e consenso all’interno della Conferenza Stato Regioni in modo che, accanto ai limiti che porrà il governo della politica estera, il rispetto dei trattati internazionali, l’integrità nazionale e la tutela dell’incolumità pubblica e personale, trovino spazio alcune esigenze peculiari della realtà italiana all’estero. In particolare:

- Che in tutti gli interventi cofinanziati dallo Stato e l’Unione Europea le Regioni operino senza discriminazioni di appartenenze regionali, soprattutto in materia di assistenza e di formazione. Il che significa che con le proprie risorse ciascuna regione potrà privilegiare i propri corregionali mentre col concorso dello Stato e dell’Unione Europea l’intervento dovrà ispirarsi ai principi di solidarietà.

- Che gli interventi delle Regioni italiane si rivolgano indifferentemente a cittadini italiani o di origine italiana. E’ noto infatti che gli italiani in possesso della cittadinanza costituiscono solo una parte limitata della presenza italiana all’estero, una condizione giuridica cui gli emigrati di prima generazione hanno dovuto rinunciare spesso per ragioni di inserimento lavorativo e che limita fortemente le possibilità di intervento nei confronti delle giovani generazioni verso le quali intende realizzarsi una politica decisa e qualificante.

Che abbiano di mira in primo luogo la tutela del lavoro e il diritto allo studio. Anche questo principio va assicurato in funzione della solidarietà ma anche in vista dell’inserimento lavorativo e della ricerca di possibilità di studio in Italia dei discendenti degli italiani che l’ordinamento tratta come ‘extracomunitari’ e assoggetta a quote d’ingresso con le leggi per l’immigrazione

- Che i principi fondamentali tengano conto del ruolo e delle funzioni del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero sulla base della sua legge istitutiva. Infatti, il CGIE potenziato in senso regionalistico, meglio garantisce la sua funzione di organismo di supporto alle legislazioni regionali, soprattutto in relazione ai ‘rapporti internazionali’ nelle forme che la Costituzione ha riconosciuto con la riforma del Titolo V.

Legislazione statale

Parallelamente ai principi fondamentali lo Stato italiano dovrebbe farsi carico di varare un’apposita legislazione rivolta a:

a) Istituire un Fondo Nazionale a favore delle Comunità Italiane all’estero cogestito da Stato, Regioni e CGIE che preveda la partecipazione finanziaria delle Regioni e sul quale si possano convogliare anche finanziamenti dell’Unione Europea. Questo Fondo dovrebbe diventare il volano della politica italiana a favore delle sue comunità all’estero, in particolare alle nuove generazioni, e assicurare di fatto l’intervento organico e coordinato dello Stato e delle Regioni all’estero dandogli oltretutto quello spessore che al momento attuale esso non possiede per via dei limiti finanziari di gran parte delle Regioni e a causa delle iniziative isolate o slegate che ciascuna branca dello Stato o singola Regione perseguono con i propri mezzi affrontando cosi costi comprensibilmente superiori a quelli che sopporterebbero iniziative più opportunamente coordinate che, oltre a realizzare economie e risparmi, presenterebbero pure il pregio di interessare più vasti strati delle collettività italiane e straniere.

b) Riconoscere ai cittadini stranieri di origine italiana la possibilità di accedere al sistema di istruzione e formazione professionale pubblico italiano, in condizioni di parità con i cittadini italiani, come pure a partecipare a corsi di perfezionamento sia culturali che lavorati vi e ottenere borse di studio. Consentire ai medesimi soggetti l’ingresso nel territorio della Repubblica per motivi di studio e ricerca scientifica, perfezionamento professionale e contratti di lavoro con relativa concessione del visto ove richiesto. Concedere ai cittadini stranieri di origine italiana la parità con i cittadini italiani ai fini dell’ammissione ai pubblici uffici.

c) Procedere alla revisione della legge istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani all ‘Estero, attribuendo ad esso le nuove funzioni rese necessarie dall’approvazione della normativa sull’esercizio in loco del diritto di voto per gli italiani all’estero, assicurandone una maggiore autonomia, garantendo una maggiore democraticità nella scelta dei Consiglieri, rivedendone la composizione per consentire 1 ‘ingresso a pieno diritto dei rappresentanti delle Regioni eletti dalle Consulte.

d) Potenziare, nella legge di riforma del Consiglio Generale degli Italiani all Estero, il ruolo delle autonomie locali sia prevedendone la presenza in sede di intestazione della Conferenza permanente, sia ampliandone numericamente la rappresentanza. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto rinominando tale Conferenza “Stato-Regioni-Autonomie Locali-CGIE” e prevedendo la presenza di rappresentanti di riferimento alle componenti comunali e provinciali della Conferenza “Stato-Città-Autonomie Locali”.

e) Prevedere, in sede di revisione della legge istitutiva del CGIE, l’attribuzione di risorse sufficienti a garantire il funzionamento dei gruppi di lavoro che verranno indicati nelle risultanze della prima riunione plenaria della Conferenza Stato-Regioni-PA-CGIE, con incarichi di verifica, monitoraggio, proposta e raccordo in vista delle successive convocazioni plenarie della Conferenza, che in ogni caso devono presentare una maggiore frequenza temporale.

f) Riaprire i termini di cui alla legge 5.2.19992 n. 91 e successive modificazioni recante norme sulla cittadinanza al fine di consentirne la fruizione ad un più ampio numero di italiani all’estero, come riaffermato dalla Prima Conferenza degli Italiani nel Mondo.

g) Estendere il riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui la legge 14. 12.2000 n. 379, agli ex cittadini italiani residenti nei territorio dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche prima del I novembre 1917 e loro discendenti e agli ex cittadini italiani residenti nei territori dell’Europa Centro-Orientale e danubiana prima del 10 giugno 1940 e loro discendenti. Trattasi di un provvedimento questo che, pur interessando un ristretto numero di connazionali, farebbe tuttavia giustizia di una discriminazione storica secolare.

La potestà legislativa regionale

Le Regioni Italiane trovano nel conferimento della potestà legislativa in materia di “rapporti internazionali” il riconoscimento non solo del loro attivismo internazionale, soprattutto nei temi economici e culturali, ma anche del ruolo svolto in questi decenni a favore delle comunità all’estero. Poiché le collettività italiane mostrano un forte senso di appartenenza regionale e dal momento che si riscontra una certa omogeneità di bisogni, è bene che esse, pur nel rispetto delle peculiarità regionali, si ritrovino in alcune linee comuni che qualificano l’intervento. In particolare:

a) Recependo nei loro Statuti la materia degli interventi a favore delle collettività regionali all’estero. E ciò non solo per un problema di ‘dignità’ istituzionale ma anche per ancorare a un riferimento statutario specifico la normativa regionale che, anche dopo le leggi di riforma costituzionale, sarà costretta a derivare la competenza per gli interventi a favore delle proprie comunità all’estero indirettamente da altre attribuzioni; infatti la stessa la competenza in fatto di ‘rapporti internazionali’ rispetto a questo ambito è ancora troppo generica e va meglio specificata a livello statutario.

b) Inserendo nei loro ordinamenti alcuni principi per quanto possibile comuni in favore dell’emigrazione. In particolare:

c) Valutando 1’opportunità di prevedere requisiti, forme e modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo dei corregionali all’estero per 1’elezione del Consiglio Regionale di appartenenza, con l’attribuzione di risorse e personale adeguato qualora il voto debba essere organizzato attraverso gli Uffici Consolari all’Estero.

d) Attribuendo alle Consulte la più ampia autonomia consentita dall’ordinamento di riferimento. E ciò affinché possano esercitare il proprio ruolo di proposta e di stimolo con maggiore libertà e indipendenza.

e) Attribuendo carattere di elettività all’Organo di Presidenza della Consulta.

f) Favorendo la costituzione delle consulte la cui maggioranza sia riservata ai componenti residenti all’estero. Ciò al fine di lasciare un maggiore spazio alle istanze del mondo delle comunità regionali all’estero.

g) Rafforzando la legittimazione dell’organismo attraverso l’elettività dei propri componenti da parte delle comunità che li esprimono o con elezioni dirette dal basso oppure con designazioni da parte di organismi democraticamente eletti dalle rispettive basi sociali. L’obiettivo è quello di assicurare la vera rappresentanza degli interessi e delle istanze delle comunità regionali.

h) Precisandone la natura, attraverso l’istituto del parere obbligatorio su tutte le materie regionali i cui interventi ricadano sulle comunità italiane all’estero, e la funzione di impulso e proposta negli analoghi temi legislativi o, eventualmente, di coordinamento dell’associazionismo regionale.

i) Prevedere come membri delle Consulte i rappresentanti del CGIE della Regione di appartenenza. E ciò in modo da assicurare il collegamento delle istanze del Consiglio Generale con la Consulta e la Regione stessa.

j) Garantire l’applicazione dei principi di pari opportunità tra i sessi all’interno delle Consulte e prevedere un’adeguata rappresentanza giovanile.

L’associazionismo.

Il tema dell’associazionismo - in particolare quello nazionale e regionale - rimane vitale per mantenere legate tra di loro e con l’Italia le comunità italiane all’estero. Per questo motivo l’associazionismo nazionale e regionale va considerato un patrimonio da conservare e valorizzare anche mediante il riconoscimento dell’opera svolta a supporto delle rappresentanza diplomatico-consolari ai sensi delle leggi e delle consuetudini vigenti, nonché delle Regioni nel favorire il potenziamento dei loro rapporti internazionali e con le comunità all’estero. In particolare va riconosciuta la valenza dell’associazionismo nazionale regionale e locale nel processo di elezione delle rappresentanze democratiche degli italiani all’estero.

A questo proposito è necessario procedere a migliore definizione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti ai tre livelli di associazionismo - nazionale, regionale e locale - per essere ammessi a fruire delle facilitazioni e godere delle funzioni attribuite dalle leggi italiane, in particolare:

1. Associazionismo nazionale;

2. Associazionismo regionale;

3. Associazionismo locale, nonché Associazionismo nazionale nei singolo Paesi esteri.

4. Riconoscimento. E’ indispensabile che sia stabilito un procedimento di riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche nazionali e regionali delle associazioni che operano all’estero, attraverso appositi albi, come presupposto non solo per l’assolvimento delle funzioni di cui sopra, ma anche per l’accesso alle forme di contributo e di finanziamento da parte degli organi dello Stato italiano e delle Regioni.

5. Base associativa, consistenza organizzativa e democraticità. Le associazioni dovranno possedere una base associativa di una certa rilevanza, la cui dimostrazione dovrà essere data dal regolare versamento di quote sociali. Dovranno disporre di sedi o strutture idonee per lo svolgimento dei propri fini e, soprattutto, dovranno essere caratterizzate da una conduzione democratica assicurata da regolari elezioni degli organi statutari. Gli statuti e i regolamenti di queste associazioni non dovranno essere in contrasto con le leggi dello stato ospitante e, per quanto riguarda quello italiano, dovranno essere aperte a tutti i connazionali. Anche le associazioni regionali, per quanto possano essere caratterizzate da una maggioranza della Regione di appartenenza, non dovranno presentare aperte discriminazioni regionali e possibilmente dovranno essere accessibili anche agli stranieri.

Le giovani generazioni

Il Tavolo, condividendo in pieno le conclusioni della Prima Conferenza degli Italiani nel Mondo e dei documenti approvati dal CGIE, afferma che la valorizzazione delle giovani generazioni costituisce il presupposto per l’esistenza stessa delle comunità italiane all’estero e per la continuità dei suoi rapporti culturali, politici ed economici con il Paese d’origine. Affrontando il tema sotto l’esclusivo profilo associazionistico, il Tavolo ritiene che si debbano evitare i pericoli insiti nel cristallizzare le nuove generazioni in modelli associativi imposti. Vanno invece privilegiate forme associative promosse ed organizzate dagli stessi giovani, anche per il raggiungimento di precisi obiettivi e la realizzazione di progetti che dovranno trovare sbocchi preferenziali all’interno della Borsa Progetti della Conferenza. Si auspica comunque il pieno inserimento dei giovani nella dialettica associativa che promuove la partecipazione alle rappresentanze democraticamente elette delle comunità. Nell’interesse generale delle istituzioni statali e regionali italiane e delle comunità all’estero, questo obiettivo va perseguito anche mediante l’approvazione di appositi strumenti legislativi e statutari rivolti soprattutto a stabilire presenze privilegiate all’interno degli organismi, anche attraverso l’apposita qualificazione degli interventi finanziari rivolti a potenziare il loro ruolo nell’ambito dell’associazionismo degli italiani all’estero e della rosa di interventi specifici che provvederanno ad indicare gli altri Tavoli Tematici.

 

AIE