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Finanziaria 2003: minimi pensionistici per gli italiani all’estero

Il testo dell’Emendamento approvato al Senato

(AIE) Pubblichiamo di seguito il testo dell’emendamento sui minimi pensionistici per gli italiani all’estero approvato dal Senato:

“Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

...”8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2003 previa verifica della condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 1, ai cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all’estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura può essere annualmente modificato l’importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non può, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto incremento può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la-spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall’articolo 34, comma 1, si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal terzultimo periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo stesso medesimo decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di accesso al beneficio”. 26.2000 (testo 2 e subemendamento 26.2000/301)

 

AIE