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Algeri, 31 maggio 2001: Commissione continentale Europa-Nord Africa del CGIE - relazione di Gianni Farina, Vicesegretario generale del CGIE

La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea

Perché una Carta?

Perché l’Europa non si riassume in un mercato.

Perché è quella dei cittadini.

Dei loro valori, infine.

Universalità, indivisibilità, giustizia, erano gli obiettivi da raggiungere. Con la Carta sono stati raggiunti. L’universalità implica che i diritti consacrati siano riconosciuti a tutti. Anche se non lo possono essere totalmente.

La Carta distingue tra diritti riconosciuti a tutti ed altri riservati ai residenti o ai soli cittadini dell’Unione. Questo è, anche per me, un limite della Carta.

L’indivisibilità, perché accorda la stessa importanza ai Diritti civili e politici, come a quelli economici, sociali e culturali.

La giustizia, infine, perché l’affermazione di un diritto non si riduca ad una proclamazione simbolica ma permetta, quando è violata, di essere sanzionata.

La Carta non è un manifesto politico enunciante diritti e ideali in una società perfetta.

Essa è e vuole essere sorgente dei diritti e dei principi: per metterli in opera, proteggerli, sanzionare chi li viola.

Come si è arrivati alla stesura della carta?

In forme originali e inedite.

Il Consiglio d’Europa, per una volta audace, inventò, nella seduta di Colonia del giugno ‘99, una procedura innovativa.

La redazione della Carta venne conferita ad una Convenzione, così chiamata, composta da rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali, dei Governi e della Commissione.

Un gruppo di 62 alti rappresentanti europei.

La Convenzione, così composta, inventò un metodo di lavoro eccezionalmente aperto: diffusione di tutti i testi su Internet, sedute pubbliche, audizioni multiple, esame di ben quattrocento contributi scritti. La società civile europea poté così prendere parte attiva alla redazione della Carta.

Presieduta da Roman Herzog, giurista tedesco, già Presidente della Repubblica federale, la Convenzione si mosse nell’intento, riuscito, di allestire una Carta con un alto profilo giuridico.

La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, l’hanno approvata in tappe successive.

Ed il 7 dicembre, a Nizza, i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a nome delle rispettive Istituzioni l’hanno sottoscritta e proclamata.

Preambolo

"Un avvenire pacifico", tale fu il primo intento della costruzione europea. Gli europei si sono talmente combattuti e contrapposti; mille morti al giorno, da una parte e dall’altra, nella Prima Guerra Mondiale.

Milioni di ebrei deportati e sterminati in quanto ebrei, durante la Seconda. Victor Hugo scrisse: "La guerra tra gli europei è della peggior specie, una guerra civile".

E’ riapparsa nei Balcani.

La pace è più che mai la ragion d’essere dell’Unione.

Il suo allargamento una necessità ineluttabile.

Il nazionalismo, è la guerra.

Fu l’ultimo messaggio del Presidente francese Francois Mitterand al Parlamento europeo.

Una ininterrotta e più stretta unione tra i poli dell’Europa, è la formula che figura all’articolo uno del trattato di Maastricht che istituiva, nel 1992, l’Unione europea.

Dei popoli, una Unione.

Dei popoli, dunque delle storie, delle culture, che si ritrovano sull’essenziale conservando le loro particolarità.

Da ciò si spiegano i forti contrasti che accompagnarono la redazione del secondo paragrafo del preambolo ed il riferimento, accolto in extremis, al "patrimonio spirituale e morale dell’Unione".

Alcuni Paesi, la Francia in particolare, si sono opposti con fermezza a delle menzioni che facessero riferimento ad un retaggio religioso.

E lo si capisce, prendendo atto che differenze profonde esistono tra chi vuole identificare l’Europa ad una tradizione cristiana esclusiva e chi, al contrario, vede un’Unione aperta al mondo, ad altre concezioni religiose e filosofiche che sono oramai una parte importante della realtà europea.

Sui valori fondamentali, l’accordo è unanime.

La Dichiarazione universale del 1948 ne è stata la pietra miliare.

La Carta europea lo riafferma nella maniera più limpida.

La dignità rappresenta le fondamenta della costruzione europea.

La libertà, l’eguaglianza e la solidarietà sono i tre pilastri dell’edificio.

I muri sono allora saldi: democrazia e Stato di diritto.

La casa europea vive perché si sviluppa la cittadinanza in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

Dignità - Libertà - Uguaglianza - Solidarietà - Cittadinanza - Giustizia

I sei valori fondamentali sui quali si costruisce l’identità europea.

Una struttura semplice e coesa che riafferma l’importanza dell’identità nazionale degli Stati e la democrazia ai differenti livelli, centrali, regionali e comunali.

La Carta riafferma la validità di Diritti già universalmente consacrati, ma ne aggiunge altri, tenendo conto delle nuove esigenze della società e della rivoluzione tecnologica in atto.

La Carta riconosce il suo campo d’azione, le tradizioni costituzionali degli Stati membri, la Comunità e i suoi trattati, la sua Carta sociale, la sua giurisprudenza e, non per ultima, la Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.

L’obiettivo della Carta non è la rivoluzione democratica, ma piuttosto il consolidamento della democrazia europea.

Non è la fine del mondo.

E’ un nuovo rinascimento.

Come noi europei lo costruiremo.

Per gli altri popoli, per i nostri figli ed i loro.

Capitolo 1 - Dignità

Articolo 1

La dignità, innanzitutto.

Poiché l’uomo si è spinto, nel XX secolo, sino al limite della negazione di se stesso.

Il ragazzo ebreo gasato in quanto ebreo, la donna zigana sterminata perché zigana.

L’Europa ha trovato la sua ragion d’essere su questo rifiuto.

Dignità, uguale dignità di tutti.

Il fondamento dell’Europa sta lì.

Nessun attentato può essere portato alla dignità altrui.

Tale Diritto, base fondante di tutti i Diritti, non ha limiti o confini costituiti.

Articolo 2

La vita, innanzitutto, senza la quale nessun Diritto può essere esercitato. La Carta non precisa a partire da quando una persona esiste (a quale stadio del feto, alla nascita), lascia ad ogni Paese di stabilirne il momento.

La Convenzione europea dei Diritti dell’uomo esplicita le violazioni accettabili al Diritto alla vita (legittima difesa, ricorso indispensabile alla forza). Ma l’Europa manifesta il suo rifiuto della pena di morte: un esempio forte dei suoi valori ai quali gli altri dovrebbero ispirarsi, uno strumento importante della sua politica estera.

Articolo 3

Il corpo umano non è soggetto ad alcun commercio, ad alcun medicamento forzato o trattamento eugenico.

E’ un nuovo Diritto.

Il diritto all’integrità significa che il corpo e lo spirito di ogni persona devono rimanere intatti, interi, preservati da ogni cattiva pratica, biologica o medica.

L’obbligo di ottenere il consenso della persona è un mezzo per evitare atti inutili e nocivi che possono essergli imposti.

Le pratiche eugeniche possono far parte di tali atti.

Campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, programmi di selezione genetica rappresentano dei crimini di sinistra memoria contro l’integrità dei bambini, degli uomini e delle donne.

Come la manipolazione scientifica genetica dell’essere umano attraverso la clonazione riproduttiva.

La Carta non si pronuncia sulla questione della clonazione terapeutica, cosciente del potenziale delle terapie genetiche che permettono di salvare vite ed alleviare i dolori, lascia le responsabilità di precisarne e fissarne autorizzazioni e limiti ai singoli Stati.

Articolo 4

La Carta riprende il testo della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Non solamente è negato il diritto agli Stati di praticare la tortura.

Essi hanno l’obbligo di contrastarla.

La tortura sistematica con trattamenti deliberati a provocare delle sofferenze crudeli al fine di ottenere delle confessioni o di infliggere delle pene.

Un trattamento degradante è quello che umilia grossolanamente l’individuo davanti ai propri occhi ed agli altri.

Questo articolo permette di sanzionare delle brutalità poliziesche durante gli interrogatori obbligando talune scuole di pensiero a rinunciare a metodi punitivi quali le frustate ed altro.

Forme di punizione che agli occhi di molti sembravano accettabili agli inizi del XX secolo ma non lo sono più oggi.

Chiunque appartiene all’Unione europea, chiunque aspiri ad entrarvi deve uniformarsi alle crescenti esigenze quanto al rispetto della persona.

E nessuna democrazia è sviluppata al punto di rendere inutili tali solenni affermazioni.

Articolo 5

Divieto delle condizioni di schiavitù e di servitù.

Alcun essere umano può essere proprietà di un altro.

La Carta riprende, anche qui, il testo della Convenzione dei Diritti dell’uomo.

Il divieto non è totale per quanto riguarda il lavoro forzato o obbligatorio. Non è vietato l’obbligo di lavorare imposto ad un carcerato oppure, e si capisce meglio, l’obbligo del servizio militare o civile.

Il paragrafo 3 è un’aggiunta della Carta.

Mira alle nuove forme di criminalità organizzata, ai trafficanti che si arricchiscono con i traffici dell’emigrazione clandestina e con la prostituzione.

Capitolo 2 - Libertà

Articolo 6

La libertà è qui rappresentata nel suo più autentico significato.

L’articolo 6 riproduce la prima frase dell’articolo 5 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.

Non va oltre per non appesantire un testo che si è voluto sintetico.

Sono tuttavia implicite le garanzie fondamentali dell’articolo 5 della Convenzione europea come risulta dal successivo articolo 50 della Carta e dalle spiegazioni ufficiali.

Una persona regolarmente privata della sua libertà deve essere al più presto tradotta davanti ad un giudice ed ha il diritto di essere giudicata in un lasso di tempo ragionevole.

Ogni persona privata della sua libertà ha il diritto di ricorrere ad un giudice per chiedere la sua liberazione nel caso di detenzione illegale.

E in caso di violazione di tali garanzie ha diritto ad un indennizzo.

Articolo 7

Anche qui, trattandosi di Diritti fondamentali, la Carta riprende il testo della Convenzione.

Unico adattamento, il termine comunicazione rimpiazza quello di corrispondenza.

Al fine di offrire una più larga protezione nel contesto della rivoluzione tecnologica della moderna società dell’informazione globale.

La sola legge può prevedere una ingerenza nella vita privata.

Un Governo dell’Unione non lo può decidere per decreto.

E il Parlamento stesso non lo può fare per legge che nel contesto delle misure necessarie alla sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, lo sviluppo economico, la difesa dell’ordine, la protezione della salute e della morale ed infine, la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Ciò che è vietato deve essere raro e giustificato.

Articolo 8

Data di nascita, numero della sicurezza sociale, numero della carta di credito, indirizzo, ecc..

Ogni dato personale può apparire anodino e inoffensivo ma può servire ad uno Stato tentacolare.

L’insieme dei dati, la loro utilizzazione deve avvenire nel rispetto di regole precise evitando ogni e qualsiasi deriva.

Nella società attuale caratterizzata da un’informazione onnipresente la possibilità di un utilizzo illegale dei dati, è grande.

La più parte degli Stati europei si è già dotata di un’autorità indipendente al fine di garantire un buon utilizzo dei dati.

La Carta è un invito all’Unione a dotarsi di un simile strumento di controllo.

Articolo 9

La Carta si ispira alla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, ma va più lontano.

Il diritto di sposarsi e quello di fondare una famiglia sono dissociati ed il secondo non esige dunque l’esercizio del primo.

Il principio di sussidiarietà lascia ad ogni Stato la facoltà di definire l’ampiezza della libertà che riconosce nella materia in oggetto.

Articolo 10

Conformemente alla sua scelta di principio, la Carta dell’Unione riprende la convenzione del Consiglio d’Europa quando un Diritto fondamentale è enunciato in tutta la sua completezza.

La libertà di pensiero è il cuore della democrazia.

Essa implica la libertà di credere o non credere, di dire o di tacere.

Tali libertà sono, in definitiva, soprattutto private.

Ciascuno ha diritto al suo intimo.

Esse sono in seguito pubbliche, perché esiste uno spazio democratico per il libero confronto delle idee, grazie al quale le nostre idee si forgiano e modificano all’ascolto degli altri.

La libertà di manifestare è dedotta dalla libertà di pensare.

Nella loro dimensione privata tali libertà sono assolute.

Nella loro dimensione pubblica, esse conoscono delle limitazioni enunciate dalla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo ed implicitamente qua riprese all’articolo 52.

La libertà di manifestare le proprie convinzioni si limita dunque alle restrizioni previste dalla legge e controllate dal giudice a condizione che esse siano giustificate da esigenze di sicurezza pubblica o per la protezione delle libertà altrui.

Articolo 11

La libertà d’espressione e d’informazione è un prolungamento della libertà di pensiero.

In aggiunta la libertà dei media ed il rispetto del pluralismo, che va protetto, di fronte alle concentrazioni della stampa e dell’audiovisivo.

Articolo 12

Queste due libertà collettive vanno riconosciute e praticate (un’importanza vitale, anche qui, per le nostre collettività nell’Unione) affinché viva uno spazio pubblico democratico.

Riunirsi, aggregarsi temporaneamente per difendere interessi, scambiare delle idee, esprimere una protesta.

Associarsi, aggregarsi ed organizzarsi per un obiettivo o per qualsiasi altra attività non lucrativa.

La Carta va molto lontana rispetto a testi precedenti facendo riferimento alla sfera civica ove prosperano le organizzazioni democratiche nel contesto della società civile.

E precisando soprattutto che la libertà di associazione si esercita a tutti i livelli, quindi anche a livello europeo.

Considerando che la Corte europea di Strasburgo ha, nella sua giurisprudenza, definito la libertà di manifestare deducibile dalla libertà di riunirsi, i manifestanti nell’Unione, penso alle nostre organizzazioni, trovano qui un utile fondamento del diritto.

Il paragrafo 2 consacra il ruolo dei Partiti politici europei nella costruzione di una democrazia europea pluralista e partecipativa.

Articolo 13

I nazisti avevano interdetto agli ebrei la partecipazione alle manifestazioni culturali in Germania e confiscato le opere d’arte "degenerate".

Come concepire l’arte senza libertà?

Come concepire la ricerca scientifica senza libertà?

Come concepire la scuola, l’università senza libertà?

Articolo 14

Educarsi alla scuola, apprendere nel corso di tutta la vita.

Apprendere per sapere, per comprendere, per progredire, per comprendersi, per essere autonomi, per scoprire, per discutere, per elevarsi, per immaginare, per riuscire nella vita.

Il diritto all’educazione come prima compensazione delle crudeli ingiustizie della nascita.

Il diritto all’educazione felicemente completato qua con il diritto alla formazione professionale continua, riconosciuto da poco tempo e sovente difficilmente applicato.

Il diritto alla formazione per la pari dignità delle possibilità.

Il diritto all’educazione sviluppato qua con il principio della gratuità e dell’insegnamento obbligatorio.

Non tutto l’insegnamento deve necessariamente essere pubblico: le scuole private possono esistere e a pagamento di una retta.

Ma una scuola pubblica gratuita deve essere accessibile a tutti.

Il diritto all’educazione implica la libertà di creare Istituzioni private.

La Carta consacra il pluralismo scolastico perché tale è la realtà nei diversi Paesi dell’Unione e perché rispetta il diritto dei genitori a far educare i propri figli conformemente alle loro convinzioni, purché gli Istituti privati rispettino i principi democratici e le regole comuni.

Articolo 15

Giuridicamente il testo è preciso e riconosce l’esistenza di un mercato europeo del lavoro.

La libertà professionale è, da lunga data, difesa dalla Corte di Giustizia della Comunità europea, la Carta la consacra.

Il secondo paragrafo riprende tre delle grandi libertà che hanno formato il mercato comune divenuto unico: la libera circolazione dei lavoratori, libertà di dimora, libera prestazione delle professioni e dei servizi.

Possiamo dolerci che ciò valga unicamente per i cittadini dell’Unione, ma questo è lo stato attuale del consenso unanime raggiunto.

Politicamente è tutto più complicato.

La Carta afferma il diritto di lavorare, non il diritto al lavoro.

La Carta formula dei diritti atti ad essere garantiti e non il completamento di tali premesse.

Articolo 16

La libertà di esercitare un’attività economica e commerciale è stata posta e sviluppata dalla Corte di Giustizia della Comunità europea.

Essa include la libertà della concorrenza, essenziale nelle contrattazioni. Essa non è tuttavia assoluta e deve esercitarsi in un quadro collettivamente definito.

Articolo 17

Il diritto di proprietà è consacrato in tutte le Costituzioni degli Stati membri, in termini e con restrizioni variabili.

La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose.

D’acquistare, vendere, donare, trasmettere, notamente ai propri figli. Nessun dubbio sull’eguaglianza del diritto, semmai sui privilegi dalla nascita.

Il bisogno legittimo di trasmettere l’importa sul principio egualitario. D’altronde, ovunque la proprietà privata è stata abolita, la libertà è stata perduta.

Il diritto di proprietà non è tuttavia assoluto.

Esso deve esercitarsi nel rispetto dell’interesse generale.

Articolo 18

La Carta consacra nell’articolo il minimo europeo comune.

Vanno compiuti ulteriori progressi per far sì che lo spazio di libertà, di sicurezza e giustizia sia compiutamente acquisito.

Come disse il Presidente della Repubblica d’Irlanda, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell’uomo, Mary Robinson, "Evitare il pericolo di una fortezza europea intollerante".

Occorrono dei progressi sostanziali.

Articolo 19

La Convenzione europea dei Diritti dell’uomo del 1950, nella sua iniziale versione, aveva dimenticato di proteggere gli stranieri di fronte a misure di allontanamento abusive.

La Carta europea dei Diritti fondamentali del 2000, sopperisce alla dimenticanza.

La prima parte dell’articolo vieta le espulsioni collettive.

La Carta vieta ugualmente l’espulsione e l’estradizione verso Stati ove esiste il rischio di essere condannati alla pena di morte.

La Carta codifica per la prima volta il principio di non estradare uno straniero minacciato nei suoi diritti.

Capitolo 3 - Uguaglianza

Articolo 20

In sette parole è detto tutto.

Il principio di uguaglianza è la base fondante della democrazia europea. 1789: Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali davanti alla legge. 2000: Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Il principio di uguaglianza esprime il nostro comune sentire.

Uomini o donne, poveri o ricchi, bianchi, neri o d’altro colore, giovani o vecchi, grandi o piccoli, ritardati o intelligenti, ciascuno è una persona.

Articolo 21

Seguito logico dell’articolo 20 il testo sulla non discriminazione esplicita e rafforza la portata del concetto di uguaglianza.

Tuttavia il divieto della discriminazione s’accompagna generalmente ad una lista di minoranze le più sovente sfavorite, malmenate, oppresse.

L’enumerazione presenta dei vantaggi e degli inconvenienti.

E’ sempre utile fare riferimento a degli esempi concreti.

E’ tuttavia pericoloso dal momento che, ogni lista, rischia spesso di essere limitativa e con dimenticanze.

Articolo 22

L’impegno europeo per il rispetto delle diversità deriva direttamente dai trattati comunitari.

Esso rafforza e fortifica l’Unione europea nella sua volontà di operare per la tolleranza, l’apertura ed il pluralismo.

Articolo 23

Questo articolo è il frutto della lotta condotta dalle donne nel corso del ventesimo secolo.

Il movimento per il raggiungimento di una uguaglianza effettiva è lungi dall’aver esaurito la sua funzione, pur in presenza di importanti progressi realizzati.

Articolo 24

Il riconoscimento dei diritti del bambino è relativamente recente.

Il testo principale in materia, la Convenzione di New York sui diritti del bambino, è stato firmato nel 1989.

Ratificata da tutti gli Stati membri, ha consentito ai redattori della Carta di allestire un articolo particolare per i bambini.

I bambini perché sono i più vulnerabili ed hanno bisogno di una particolare protezione.

La consapevolezza dell’importanza del compito può giustificare l’intervento dell’autorità pubblica in particolari casi di mancato assolvimento ai loro doveri da parte dei genitori o di malsani interventi esterni.

I recenti casi in Italia, organizzazioni criminali pedofile a minacciare i bambini sin dentro la scuola, ne sono testimonianza.

Articolo 25

Due Diritti degli anziani sono precisati nell’articolo:

il Diritto di vivere degnamente; il diritto di partecipare alla vita sociale e culturale.

La Carta europea dei Diritti fondamentali è, allo stesso tempo, più e meno avanzata rispetto alla Carta dei Diritti sociali dei lavoratori adottata nel 1989 dai 14 Stati membri.

Essa è meno avanzata, poiché non specifica il diritto di beneficiare, al pensionamento, delle risorse necessarie per una vecchiaia serena.

La Carta è più avanzata nella parte in cui parla delle persone anziane in generale e non solamente dei pensionati dell’Unione.

Articolo 26

Anche qui, la Carta dell’Unione si ispira alle Carte sociali, quella del Consiglio d’Europa e della Comunità.

La Carta definisce un diritto generale a beneficiare di misure specifiche per l’integrazione e la partecipazione dei disabili.

Capitolo 4 - Solidarietà

Articolo 27

Affinché gli interessi dei lavoratori possano essere presi in conto e difesi occorre che siano espressi con elevata conoscenza di causa.

I lavoratori dipendenti ed i loro rappresentanti sociali e sindacali, devono dunque essere informati e consultati prima di ogni decisione che li riguardi.

Tali diritti concernono le misure prese in funzione degli interessi delle imprese, le loro strategie, le assunzioni ed i licenziamenti, i piani sociali nonché i licenziamenti collettivi, le condizioni di lavoro, i miglioramenti tecnologici con la conseguente riorganizzazione del lavoro.

Il diritto si esercita al più alto livello, al livello europeo quindi, e nei casi previsti dalla legislazione comunitaria in particolare per quanto riguarda i licenziamenti collettivi e i trasferimenti delle imprese da un Paese all’altro della Comunità.

La Carta riprende nel suo articolo 27 l’essenziale della Carta sociale europea.

Articolo 28

L’articolo 28 della Carta è quello che ha dato luogo ad un appassionato dibattito contrassegnato da contrasti assai marcati.

La battaglia per il riconoscimento del diritto di sciopero, come il diritto a negoziare e concludere convenzioni collettive a livello europeo, è stata vinta al termine di uno scontro durissimo.

Articolo 29

Il diritto di accedere ad un servizio di collocamento gratuito può sembrare a prima vista un risultato di modesta importanza.

Non è così.

La Carta sociale del Consiglio d’Europa fa indubbiamente riferimento al diritto al lavoro, alla possibilità di ognuno di sostenersi attraverso un lavoro liberamente scelto, ma lo afferma come valore e obiettivo politico. La Carta dei Diritti, lo definisce concretamente.

Articolo 30

La Carta fa riferimento alla Carta sociale, al diritto comunitario e alle legislazioni nazionali.

Articolo 31

La dignità dei lavoratori, la loro sicurezza, la loro salute vanno garantite e difese.

La Carta definisce la limitazione della durata del lavoro, il diritto al riposo, a vacanze retribuite.

Per l’Europa del XX secolo si tratta di conquiste oramai acquisite e da preservare.

In molti Paesi del mondo, un sogno da realizzare.

La Carta, allorché avrà un valore costituzionale, sarà per tutti di esempio e di stimolo ad avanzare sul piano sociale in Europa e nel mondo.

Articolo 32

Le Carte sociali l’hanno stabilito.

La Carta europea lo consacra: il lavoro dei minori è vietato.

I diritti dell’uomo sono talvolta contraddittori.

Occorre quindi conciliarli. Il diritto di lavoro è, per un minore, in palese contraddizione con il diritto all’educazione e alla formazione. Queste ultime hanno la priorità.

Articolo 33

La famiglia merita la più ampia protezione, rimanendo inteso che la Carta dei Diritti non impone un unico modello di famiglia.

Il primo paragrafo dell’Articolo 33 fa riferimento all’articolo 16 della Carta sociale europea, con particolare attenzione all’aiuto alle famiglie, le prestazioni familiari e l’aiuto alle giovani coppie.

L’illegalità del licenziamento per causa di maternità, il diritto al congedo pagato o parentale, dopo la nascita, sono diritti già presenti nelle legislazioni europee più avanzate.

Articolo 34

L’Europa si è costruita una certa idea della giustizia sociale.

Semplificando, si potrebbe dire che l’Unione europea è la democrazia più la protezione sociale.

Questo è il motivo per cui i diritti sociali sono consacrati dalla Carta dei Diritti fondamentali con lo stesso rilievo dei diritti civili e politici.

Proteggere coloro che hanno bisogno, un concetto presente nell’insieme dell’articolato della Carta.

In questo articolo consacrato alla sicurezza sociale, la protezione riguarda le persone malate, gli infortuni del lavoro, la maternità, i disoccupati, i poveri, gli esclusi, ecc..

I casi citati sono numerosi, il rispetto delle norme alquanto limitato anche a causa, come in altri casi, del riferimento alle normative nazionali.

Come ben tutti sanno, l’Europa sociale è una concreta realtà unicamente sui punti ove gli Stati membri hanno definito una linea comune europea.

Articolo 35

La Carta dei Diritti dà alla protezione della salute una definizione più consistente rispetto alla Carta sociale.

Essa consacra in effetti il diritto alla prevenzione e il diritto d’accesso alle cure mediche ed esige una politica dell’Unione tesa a proteggere permanentemente la salute dei cittadini.

Articolo 36

La Comunità europea ama il mercato.

Essa ha sviluppato la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi.

La Carta si ripromette, tuttavia, di stabilire che la libera concorrenza s’arresta là ove può impedire l’accesso ai servizi di interesse economico generale.

Articolo 37

Moderna preoccupazione, avanzato diritto.

Questo articolo vuole dare una risposta alle attese e alle preoccupazioni dei cittadini, per oggi e per le generazioni future, per la degradazione dell’ambiente e il peggioramento delle condizioni ambientali di vita.

Articolo 38

Valgono le stesse considerazioni generali dell’articolo 37.

Capitolo 5 - Cittadinanza

Articolo 39

Articolo 40

Il principio fondamentale della democrazia sta nella sovranità del popolo.

I cittadini eleggono i rappresentanti atti a legiferare.

Vale anche per la giovane democrazia europea.

Dal 1979 in poi i cittadini europei hanno eletto direttamente il loro Parlamento.

Nel corso di successive riforme istituzionali, è stato dotato di un crescente potere legislativo diviso con il Consiglio dei Ministri dei diversi Stati dell’Unione.

Il trattato di Maastricht ha varcato una tappa successiva, accordando il diritto di voto e di eleggibilità, pur con diversi limiti nei singoli Stati nazionali, alle elezioni europee come alle municipali, a tutti i cittadini dell’Unione là ove risiedono.

La Carta dei Diritti consacra tale realtà.

Ci si può rammaricare che la Carta non si spinga ad accordare il diritto di voto ai cittadini stranieri residenti nell’Unione.

E ciò credo possa e debba essere un obiettivo da perseguire per un universale rispetto delle regole democratiche, della partecipazione e dell’integrazione.

Articolo 41 - 42 - 43 - 44

L’Unione europea è una enorme macchina amministrativa con un relativamente limitato numero di funzionari.

L’ampiezza delle funzioni da assolvere può portare a trascurare le esigenze individuali.

Gli articoli in oggetto si preoccupano di stabilire una serie di norme di tutela del singolo individuo in uno spazio tanto più vasto delle singole realtà nazionali.

Articolo 45

Già nel XVII secolo il giurista olandese Grotius considerava come un diritto personale fondamentale quello di spostarsi liberamente sull’insieme del globo.

Riprendendo il principio consacrato dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo del 1948 nonché del trattato di Roma, la Carta proclama le due libertà essenziali in materia, quella della libera circolazione, e quella del soggiorno.

Articolo 46

Il mio Ambasciatore è il tuo, il mio Console ti può proteggere come il tuo. I cittadini europei, una comunità.

Il trattato di Maastricht ne tira le conseguenze per la protezione diplomatica dei cittadini europei all’estero.

La Carta eleva tale concetto al rango di un Diritto fondamentale dell’Unione.

Capitolo 6 - Giustizia

Articoli 47 - 48 - 49 - 50

Che sarebbero i diritti, pur incisi nel marmo, se restassero, di fatto, pratica morta?

Questi articoli pongono il principio dell’accesso alla giustizia e delle garanzie per una buona giustizia.

Dal carattere pubblico del processo sino alle misure perché siano assicurate indipendenza e imparzialità dei giudici, nonché del diritto a non essere giudicati o puniti penalmente due volte per lo stesso delitto.

Con la Carta, e per la prima volta, un testo sovranazionale pone le basi dell’aiuto giurisdizionale.

Considerazioni finali

La Carta dei Diritti fondamentali approvata a Nizza, è, a mio parere, un testo assolutamente straordinario, sintetico e solenne nelle sue enunciazioni, solido fondamento di una Unione proiettata verso l’unità, le forme istituzionali si vedranno, nel corso del XXI secolo.

La Costituzione dei cittadini europei: così potrebbe essere definita, discussa, propagata e insegnata.

Certo, essa non ha tuttora valore giuridico-costituzionale vincolante per gli Stati che fanno e faranno parte dell’Unione.

Penso alla straordinaria valenza democratica che viene ad assumere per i popoli delle nuove democrazie dell’Est europeo, appena uscite da esperienze totalitarie.

Essa è tuttavia moralmente operante.

Strumento straordinario nelle nostre mani, per difendere e conquistare nuovi Diritti: all’interno dell’Unione e fuori.

Come per la Carta sociale, anche la Carta dei Diritti è, in tanti Stati europei, parzialmente applicata.

Penso ad importanti Diritti sociali e civili sui quali ci siamo già soffermati in precedenti riunioni della nostra Commissione a Barcellona e Berlino, così come per quanto riguarda il multiculturalismo e gli stessi Diritti politici, talvolta ristretti in confini angusti e inadeguati.

Qui sta il ruolo degli organismi elettivi nostri (Comites, CGIE), delle organizzazioni degli italiani e di origine in Europa, nell’operare perché cresca una nuova coscienza partecipativa e democratica (la partecipazione al voto per le elezioni europee e per le locali elezioni amministrative, ultimo caso Parigi, è spesso stata irrilevante), una coscienza, in definitiva, da cittadino europeo.

L’essenzialità della militanza nelle grandi forze sociali e politiche europee, della partecipazione attiva alle vicende del villaggio, della città, della regione, della nazione europea in cui si vive e lavora.

Iniziamo con il diffonderla, la Carta dei Diritti, discuterla e farla discutere all’interno delle nostre organizzazioni, degli organismi elettivi, tra la collettività e con tutti gli strumenti a nostra disposizione.

La Carta non è l’approdo, è lo strumento per l’inizio di un cammino che ci può e deve portare all’Unione della solidarietà e della giustizia.

 

Gianni Farina

Vicesegretario generale del CGIE

 

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